RECUPERO CREDITI ED ESECUZIONE FORZATA
Molto spesso accade che un soggetto (azienda, privato o pubblica amministrazione che sia), nei confronti del quale si vanta un credito, non paghi il dovuto entro i termini stabiliti. In tali casi si rende necessaria un’attività di recupero crediti.
Definizione di recupero crediti
Il recupero crediti è l’insieme delle attività poste in essere da un soggetto creditore, ovvero dal titolare di un credito, nei confronti di un altro soggetto debitore. Scopo di queste attività è l’ottenimento del pagamento di quanto dovuto.
Recupero crediti: come funziona?
Recupero crediti stragiudiziale
Come funziona quindi l’attività di recupero crediti? Solitamente, una volta appurato che sussiste un credito verso un terzo, si adotta in prima battuta un approccio stragiudiziale: si invia ad esempio un sollecito di pagamento, per ricordare al debitore l’importo da pagare e che i termini di pagamento sono scaduti; si cerca comunque di addivenire ad una soluzione rapida e bonaria della vertenza, raggiungendo un accordo. Più in generale, rientrano nel c.d. recupero stragiudiziale di un credito tutte le pratiche volte ad ottenere il pagamento del dovuto senza l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Se azioni di questo tipo non portano ad alcun risultato o se il debitore non è rintracciabile, generalmente si passa alle azioni legali, al c.d. recupero crediti giudiziale.
Prima di rivolgersi al Giudice, comunque, è necessario mettere in mora il debitore con un’intimazione formale di pagamento.
a) Mediazione
Va segnalato che, prima di intraprendere la via giudiziale, è possibile tentare la strada della mediazione presso un organismo accreditato. Tale procedura è volta a raggiungere, grazie anche all’intervento di un mediatore terzo e indipendente, un accordo tra le parti.
Con riferimento a determinate materie, la mediazione, tuttavia, deve essere obbligatoriamente attivata in via preventiva, perché costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tra dette materie si rinvengono: i contratti assicurativi, bancari e finanziari, il risarcimento del danno derivato da responsabilità medica e sanitaria, il risarcimento del danno derivato da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, le successioni ereditarie, le locazioni…
Se il debitore non si presenta all’incontro o le parti non trovano un accordo, non c’è altra possibilità che rivolgersi a un Giudice. Se invece le trattative vanno a buon fine, il verbale in cui è contenuto l’accordo di mediazione ha valore di titolo esecutivo, il ché significa che se il debitore non rispetterà tale accordo, il creditore potrà intraprendere l’esecuzione forzata (di cui si parlerà più avanti) sulla base del medesimo verbale.
b) Negoziazione assistita
Altro strumento di risoluzione non giudiziale delle controversie è rappresentato dalla negoziazione assistita, che prevede che le parti, assistite da uno o più avvocati, stipulino un accordo in forza del quale si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere amichevolmente la controversia.
In determinate materie, questo strumento deve essere obbligatoriamente attivato in via preventiva, perché costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Esse sono rappresentate dai casi di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e dai casi di richieste di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti i 50.000,00 euro (il ché riveste dato di non poca importanza in tema di recupero crediti).
Anche qui, come nella mediazione, se le parti non trovano un accordo, non c’è altra possibilità che rivolgersi a un Giudice. Se invece le trattative vanno a buon fine, il contenuto del verbale ha valore di titolo esecutivo.
Fase giudiziale del recupero crediti
I presupposti
Per dare avvio all’attività giudiziale di recupero del credito è necessario che quest’ultimo presenti delle caratteristiche determinate; deve essere:
- certo: ossia non deve essere controverso nella sua esistenza, devono cioè sussistere tutti gli elementi atti a dimostrare l’esistenza del credito stesso e del suo contenuto (quindi la presenza di una fattura, di un contratto, ecc.);
- liquido: il credito dev’essere determinato o facilmente determinabile nel suo ammontare;
- esigibile: il credito non deve essere sottoposto a condizione o termine.
Procedura
Se, come si diceva, nonostante le richieste di pagamento, il debitore continua a non pagare, non si può far altro che intraprendere la via giudiziale.
Le principali procedure giudiziali per il recupero crediti sono:
- l’ingiunzione di pagamento;
- il processo di cognizione (ordinario o sommario).
a) L’ingiunzione di pagamento costituisce sicuramente lo strumento più rapido e quindi più utilizzato per il recupero di un credito. Presupposto essenziale per accedere a tale procedura è che via sia prova scritta del credito
L’iter può essere sintetizzato come segue:
- Deposito presso l’Autorità Giudiziaria competente (Tribunale o Giudice di Pace) del ricorso per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento;
- Emissione dell’ingiunzione da parte del Giudice;
- Notificazione dell’ingiunzione di pagamento al debitore;
- decorrenza del termine di 40 giorni;
- se non vi è opposizione da parte del debitore, richiesta della formula esecutiva;
- notificazione del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva e dell’atto di precetto e conseguente avvio dell’esecuzione forzata.
Si segnala che, in determinati casi (ad esempio se il credito è fondato su cambiale, assegno, atto pubblico, oppure se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, oppure se viene prodotto documento comprovante il credito, sottoscritto dal debitore), il Giudice concede l’immediata esecutività al decreto ingiuntivo, che consente di agire immediatamente in forma esecutiva nei confronti del debitore, senza attendere il decorso del menzionato termine di 40 giorni.
Per non annoiare il lettore con questioni tecniche, è stato semplificato un procedimento che può presentare molte varianti. Basti pensare, per esempio, all’eventuale opposizione al decreto ingiuntivo da parte del debitore, che comporta l’apertura di una vera e propria causa ordinaria.
b) Come detto, l’altro strumento utilizzabile per il recupero crediti giudiziale è costituito dal procedimento di cognizione, che può essere sommario, quanto non si rende necessaria un’istruttoria approfondita, oppure ordinario, in tutti gli altri casi. Queste procedure presentano tempistiche più lunghe rispetto all’ingiunzione di pagamento, poiché comportano necessariamente la celebrazione di una o più udienza avanti il Giudice ed il deposito di più scritti difensivi.
N.B. È fondamentale sottolineare che il procedimento volto all’ottenimento di un decreto ingiuntivo, non deve essere preceduto dalle menzionate procedure di mediazione o di negoziazione assistita; ciò differentemente rispetto al procedimento di cognizione, rispetto al quale mediazione e negoziazione assistita si pongono, nelle materie indicate, come condizioni di procedibilità.
Titoli di credito
Nel caso di titoli di credito (come assegni o cambiali), stante le loro caratteristiche formali, non si deve necessariamente passare per le procedure di cui sopra, ma, scaduto il titolo, si può direttamente agire esecutivamente nei confronti del debitore.
Piano di rientro
Nel corso di queste fasi dell’attività di recupero crediti, sia durante la fase stragiudiziale, che durante ed al termine di quella giudiziale, è possibile negoziare con il debitore un piano di rientro del dovuto, ovvero un piano di pagamenti dilazionati che consenta al debitore di ripagare il proprio debito con versamenti periodici. In tale caso sarà opportuno per il creditore inserire nel montante della somma che il debitore dovrà versare, anche le spese legali sostenute, soprattutto qualora il creditore si sia rivolto all’Autorità Giudiziaria. Non vanno poi tralasciati gli interessi.
Se creditore e debitore concordano un piano di rientro, è essenziale fissare con precisione scadenze ed ammontare dei ratei, monitorare con attenzione la correttezza e la puntualità dei pagamenti e, eventualmente, prevedere la decadenza del debitore dal beneficio della dilazione, nel caso di mancato o ritardato pagamento, anche parziale, dei ratei stabiliti.
Termini per recuperare il credito – prescrizione
La legge stabilisce dei termini massimi entro i quali è possibile recuperare un credito, altrimenti il diritto si estingue per prescrizione. Il termine ordinario di prescrizione, entro cui – quindi – il creditore può richiedere il pagamento del dovuto è di 10 anni.
Tuttavia, per determinati tipi di credito, la Legge prevede dei termini più brevi. Volendo elencare i casi principali, vi è un termine di:
- 5 anni per i crediti previdenziali, le somme dovute a titolo di affitto per la locazione di immobili, le somme di denaro dovute a titolo di risarcimento del danno (salvo che il danno derivi dall’inadempimento di un contratto nel qual caso il termine resta di dieci anni), i crediti derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro, gli interessi;
- 3 anni per i diritti dei lavoratori per le retribuzioni per attività lavorativa di durata superiore ad un mese e per i diritti dei professionisti al proprio compenso;
- 2 anni per i crediti derivanti da sinistri stradali (esclusi i casi in cui ci sono delle lesioni fisiche);
- 1 anno per i diritti che derivano da contratti di spedizione, di trasporto, il diritto al pagamento delle rate dei premi assicurativi, i crediti dei commercianti per la merce venduta a privati, il credito del mediatore per la provvigione e i diritti dei lavoratori per le retribuzioni per attività lavorativa di durata non superiore ad un mese.
Tali termini iniziano a decorrere dal momento in cui il credito sorge (ad esempio: dal giorno in cui è stato sottoscritto il contratto, dalla scadenza del termine di pagamento di una fattura, ecc..).
È bene precisare che tutti i termini sopra elencati vengono interrotti, ovvero iniziano nuovamente a decorrere, ogni volta in cui il creditore esercita il suo diritto, inviando per esempio al debitore una diffida a mezzo raccomandata o PEC, o iniziando un giudizio avanti il Tribunale.
L’ESECUZIONE FORZATA
Definizione e tipologie di esecuzione forzata
L’esecuzione forzata è la procedura con cui, forzosamente, la parte (il debitore) viene obbligato a dare esecuzione a quanto è disposto nel provvedimento del Giudice (ad esempio l’ingiunzione di pagamento) o in un documento stragiudiziale dotato di efficacia esecutiva. Essa può assumere due forme:
– l’esecuzione forzata in forma specifica, la quale tende a far ottenere al creditore lo specifico risultato a cui ha diritto. Si pensi alla demolizione di un muro di confine troppo vicino alla proprietà altrui. Ad essa si ricorre quando la parte soccombente è stata condannata a: 1) consegnare un oggetto determinato al creditore; 2) fare una cosa determinata (ad esempio la demolizione del già menzionato muro di confine troppo vicino alla proprietà altrui); 3) non fare una cosa determinata (ad esempio non elevare una costruzione sulla linea di confine);
– l’esecuzione forzata in forma generica, che consente di recuperare il credito, contro la volontà del debitore, attraverso il versamento di una somma di denaro ricavata dalla vendita dei beni del debitore ovvero tramite la diretta assegnazione di detti beni. I beni del debitore verranno cioè espropriati al fine di venderli (la casa, l’auto, ecc.) o di assegnarli direttamente al creditore (una somma di denaro, un quinto dello stipendio, ecc.), che verrà in questo modo soddisfatto.
In sede di recupero crediti quest’ultima è sicuramente la forma di esecuzione più frequente.
Procedura
In seno alla procedura di esecuzione forzata, il primo incombente consiste nella notifica al debitore del titolo (ad esempio un provvedimento giudiziale) dotato di formula esecutiva e dell’atto di precetto, che è l’atto con il quale si intima alla controparte di eseguire, entro non meno di 10 giorni, l’ordine contenuto nel provvedimento del giudice, con avvertimento che, se non verrà eseguito, si procederà ad esecuzione forzata.
Nell’ipotesi in cui il soggetto debitore sia una Pubblica Amministrazione, prima di notificare il precetto il creditore si dovrà attendere lo spirare del termine di 120 giorni fissato dall’art. 14 del D.L. 669/1996 per consentire alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici di completare l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di denaro.
Trascorsi i 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto, e comunque entro il termine massimo di 90 giorni da tale notifica (dopo il quale l’atto di precetto “decade”, con necessità per il creditore di provvedere alla notifica di un nuovo precetto), si potrà procedere ad esecuzione forzata.
Oggetto dell’esecuzione forzata
L’esecuzione forzata in forma generica (o per espropriazione) può essere:
- mobiliare, se ha ad oggetto danaro o altri beni mobili (auto, moto, mobilio, gioielli…);
- immobiliare, se ha ad oggetto fabbricati, terreni, ecc.;
- presso terzi, se ha ad oggetto crediti del debitore o altre cose mobili appartenenti al debitore, ma nella disponibilità di terze persone (classico esempio è l’espropriazione che colpisce il conto corrente, la busta paga, oppure la pensione).
La scelta sul tipo di pignoramento spetta al creditore, che valuterà cosa sia più conveniente al fine di ottenere soddisfazione del proprio credito.
Pignoramento
Ogni tipo di esecuzione forzata segue procedure diverse, dettagliatamente regolate dalla Legge, ma tutte presentano un minimo comune denominatore: sono necessariamente anticipate da un pignoramento.
Il pignoramento segue la notifica del precetto ed ha la funzione di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del diritto del creditore procedente e anche di tutti gli altri creditori che dovessero intervenire successivamente nel processo esecutivo.
Si tratta di un vincolo giuridico che riguarda il valore di scambio dei beni e non il loro utilizzo: il debitore, infatti, può continuare ad utilizzare i beni pignorati, salvo evitare di tenere comportamenti che possano determinare la sottrazione, la distruzione o il deterioramento dei beni medesimi.
Il pignoramento consiste nell‘intimazione dell’ufficiale giudiziario al debitore di non sottrarre i beni pignorati e i loro frutti alla garanzia del credito (comma 1, art. 492 c.p.c.): saranno, pertanto, inefficaci – nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti nell’esecuzione – gli atti che abbiano ad oggetto la vendita o qualunque altra disposizione giuridica dei beni espropriati.
La notifica del pignoramento deve essere fatta entro 90 giorni da quella del precetto (art. 481 c.p.c., comma 1) e nell’intimazione al debitore, l’ufficiale giudiziario deve indicare esattamente il credito per cui si procede e i beni che si intendono pignorare.
a) Il pignoramento immobiliare
Come detto, qualora il pignoramento abbia ad oggetto beni immobili di proprietà del debitore si parla di pignoramento immobiliare.
Per provvedervi, è necessario notificare al debitore un atto di pignoramento con indicazione di tutti gli estremi idonei a identificare in maniera univoca il bene che si intende pignorare e, poi, trascrivere tale atto nei registri immobiliari.
L’atto notificato e la nota di trascrizione nei registri immobiliari vanno poi depositati dal creditore in Tribunale: in tal modo inizia formalmente la procedura di esecuzione.
Si procederà poi alla vendita del bene ed al riparto del ricavato tra i creditori, oppure all’assegnazione diretta del bene al creditore.
b) Il pignoramento mobiliare
L’espropriazione mobiliare ha ad oggetto i beni mobili di proprietà del debitore, sottratti coattivamente al possessore con il pignoramento al fine di soddisfare il creditore con la loro vendita o la loro assegnazione.
Se i beni si trovano presso il debitore, si parla di espropriazione mobiliare presso il debitore, mentre, se i beni si trovano presso altri soggetti, si parla invece di espropriazione mobiliare presso terzi.
Il pignoramento mobiliare presso il debitore
L’ufficiale giudiziario, munito di titolo esecutivo e di precetto, può iniziare la ricerca di quei beni mobili non considerati impignorabili dalla Legge; la ricerca può avvenire presso l’abitazione del debitore, presso altri luoghi a lui riconducibili e sulla sua persona (in quest’ultimo caso, tuttavia, occorre rispettare le cautele opportune a non ledere il decoro di chi la subisce).
I beni pignorabili dall’ufficiale giudiziario sono beni mobili, denaro e titoli di credito. La Legge, tuttavia, indica espressamente alcuni beni mobili impignorabili in modo assoluto: si tratta di quei beni che hanno per il debitore un determinato valore religioso, oppure che garantiscono il sostentamento suo e della sua famiglia.
Decorsi 10 giorni dal pignoramento, sulla base dell’articolo 501 del codice di rito, il creditore può chiedere al giudice, con apposita istanza, che venga distribuito il denaro pignorato o che vengano venduti i beni. Il giudice dell’esecuzione può, quindi, disporre che la vendita avvenga mediante l’istituto di vendite giudiziarie oppure al pubblico incanto.
Il pignoramento mobiliare presso terzi
Quest’ultima tipologia di pignoramento riguarda i beni del debitore che sono nella disponibilità di uno o più terzi.
L’atto di pignoramento deve essere notificato al terzo e al debitore e deve contenere comunque l’ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e sui crediti assoggettati al pignoramento, come previsto in via generale dall’articolo 492 c.p.c..
Lo stesso, poi, deve contenere l’indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne se non per ordine del giudice.
L’atto, infine, deve contenere la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente, indicando un’udienza nel rispetto del termine dilatorio di pignoramento di cui all’articolo 501 c.p.c., e l’invito al terzo a rendere, tramite raccomandata a/r o pec, entro dieci giorni al creditore procedente la dichiarazione prevista dall’articolo 547 c.p.c., ossia si deve specificare di quali cose o di quali somme il terzo è debitore o si trova in possesso, quando deve procedere al pagamento o alla consegna nei confronti dell’esecutato, i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state già notificate o che ha accettato. Se il terzo non dovesse rendere detta dichiarazione, dovrà adempiere a tale incombente comparendo in un’apposita udienza e, se non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore si considereranno non contestati nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo.
Dal momento in cui gli è notificato l’atto di pignoramento, poi, il terzo è tenuto a rispettare gli obblighi propri del custode con riferimento alle cose e alle somme dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà.
Ma cosa si può pignorare (anche in sede di recupero crediti)? Non tutti i crediti del debitore verso il terzo possono essere pignorati: sono impignorabili i crediti relativi agli alimenti (tranne che per le cause di alimenti), i crediti aventi come oggetto sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri o dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Sono stati poi introdotti ulteriori limiti con riferimento al pignoramento delle somme relative al rapporto di lavoro o di impiego: le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle dovute a causa di licenziamento), possono essere pignorate, per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato; mentre per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni e per ogni altro credito di qualsivoglia altro soggetto, possono essere pignorate nella misura di un quinto; altresì, le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà, mentre la parte eccedente è pignorabile nelle misure previste per stipendio e salario e per le altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego.
Chiaramente l’appena svolta trattazione non ha pretesa di esaustività (il Codice Civile ed il Codice di Procedura Civile dedicano decine e decine di articoli a dette tematiche), ma vuole semplicemente dare un’idea generale, senza scendere in tecnicismi, sull’attività in cui si concreta il recupero crediti.