DIRITTO DI FAMIGLIA

La famiglia è pilastro della nostra società e fulcro educativo difficilmente sostituibile. Per la maggioranza degli italiani la famiglia è uno dei punti di riferimento più importanti, il cui impatto definisce i valori, il carattere e i comportamenti di ciascuno di noi.

Per questa ragione è quanto mai importante ogni questione afferente alla famiglia e, conseguentemente, risulta di primaria importanza, in seno all’Ordinamento del nostro Paese, il diritto di famiglia, che può essere definito come l’insieme delle norme che hanno per oggetto lo status ed i rapporti giuridici delle persone legate fra loro, a seconda dei casi, dal vincolo coniugale, di unione civile, di parentela o di affinità, nonché i rapporti tra detto nucleo di persone e i terzi estranei.

Come disse Michel de Montaigne “governare una famiglia è poco meno difficile che governare un regno” e qui di seguito potrete intuirne la ragione.

L’esperienza nell’ambito del diritto di famiglia consente all’avvocato di indicare al proprio assistito la soluzione più idonea per la tutela dei suoi interessi, considerando anche e soprattutto la delicatezza delle questioni che di regola caratterizzano questa materia.

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Evoluzione e riforme del diritto di famiglia

Il diritto di famiglia nel corso del tempo ha subito profonde trasformazioni, volte ad adeguarlo (per quanto possibile) alle evoluzioni ed ai cambiamenti della società moderna.

Basti pensare che fino a qualche decennio fa, l’uomo assumeva in seno alla famiglia, oltre alla patria potestà sui figli, anche un ruolo predominante nei confronti della moglie, che gli consentiva di impartirle ordini e divieti.

Un primo squarcio in detta impostazione arcaica è stato creato dalla legge sul divorzio nel 1970, che ha introdotto la possibilità di sciogliere il matrimonio, mentre, precedentemente, era possibile solo la separazione, la quale, tuttavia, non faceva cessare gli effetti del matrimonio, dato il principio – allora vigente – dell’indissolubilità del vincolo coniugale.

Successivamente, solo nel 1975, con la storica riforma del diritto di famiglia, è stata introdotta una disciplina più moderna che abrogava, in primis, la potestà maritale, introducendo così l’eguaglianza giuridica dei coniugi: parità di diritti e doveri.

Tale nuovo diritto di famiglia prevede anche un diverso concetto di potestà genitoriale (più recentemente ridefinita responsabilità genitoriale), che supera la vecchia concezione gerarchica della famiglia e abolisce inoltre le discriminazioni tra figli legittimi (nati all’interno del matrimonio) e figli naturali (nati al di fuori del matrimonio), anche se ancora non li parifica totalmente.

Successivamente sono intervenute altre significative riforme del diritto di famiglia. Per fare qualche esempio:

– è stata riconosciuta, ad esempio, la totale eguaglianza tra figli legittimi e figli naturali, i quali ultimi godono dunque dei medesimi diritti dei primi e verso i quali i genitori hanno gli stessi doveri;

– nel 2016 sono state disciplinate le unioni civili, ossia le unioni tra soggetti dello stesso sesso;

– è stata introdotta anche una tutela delle famiglie di fatto.

Disciplina del diritto di famiglia

Ma di cosa si occupa nello specifico il diritto di famiglia? Quali sono gli aspetti che va a disciplinare?

Si possono individuare alcune tematiche principali che costituiscono i nuclei centrali del nuovo diritto di famiglia.

 

1) Un primo tema è senz’altro quello relativo al MATRIMONIO e del RAPPORTO CONIUGALE

E qui trovano spazio tutte le questioni rientranti nel c.d. diritto matrimoniale, ossia quelle legate:

– alla celebrazione del matrimonio;

– ai diritti e doveri che discendono dal matrimonio stesso, quali l’obbligo reciproco per i coniugi alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione, alla coabitazione ed alla contribuzione per i bisogni della famiglia;

– al regime patrimoniale tra i coniugi, che di regola è la comunione dei beni; ma ci sono anche altri regimi patrimoniali che i coniugi possono scegliere: quali la separazione dei beni o la comunione convenzionale. Vi è poi il fondo patrimoniale, che i coniugi possono costituire indipendentemente dal regime prescelto e, infine, l’impresa familiare, che regola il lavoro condotto da un soggetto insieme a più membri della propria famiglia in modo continuativo;

– le questioni legate alla crisi della coppia: la separazione coniugale, cui si procede nel caso in cui l’unione tra i coniugi sia irrimediabilmente compromessa e la prosecuzione della vita coniugale risulti intollerabile; separazione che, tuttavia, non fa venire meno il matrimonio, ma ne affievolisce solamente alcuni doveri.

La separazione – di regola – costituisce il presupposto per ottenere il divorzio, il quale, invece, fa cessare gli effetti civili del matrimonio (non invece quelli religiosi, qualora il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso).

Tanto alla separazione quanto al divorzio si può giungere attraverso la strada dell’accordo tra i coniugi – che consente di regola una più rapida definizione della questione –; invece, nel caso in cui non sia possibile addivenire ad un accordo, si deve ricorrere ad un procedimento giudiziale contenzioso, che rimette al Giudice la decisione.

Temi a ciò connessi sono:

  • le modifiche delle condizioni di separazione e divorzio: invero se la situazione (economica, lavorativa, personale, ecc. di uno dei coniugi) cambia rispetto al momento della pronuncia della separazione o del divorzio, è possibile chiedere la modifica delle condizioni per adattarle alla nuova condizione;
  • gli strumenti utilizzabili in caso di violazioni delle condizioni di separazione o divorzio

 

– rientra nel diritto di famiglia anche la disciplina relativa alla protezione contro gli abusi, la quale prevede che, nel caso di condotta del coniuge o del convivente gravemente lesiva dell’integrità fisica, morale o della libertà dell’altro coniuge/convivente, il Giudice possa ordinare la cessazione di tali condotte, l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge/convivente violento ed anche il divieto di avvicinamento; può altresì disporre l’intervento dei servizi sociali o di enti specializzati ed il pagamento di un assegno periodico in favore delle vittime che, a causa di tali provvedimenti, rimangono prive di mezzi adeguati.

Connesso è poi il tema dei contratti di convivenza, che possono essere stipulati tra persone non sposate, ma unite da un legame affettivo e conviventi; detti contratti permettono di regolare tutti gli aspetti relativi alla coppia, tra cui lo stesso regime patrimoniale e le modalità di uso della casa adibita a residenza comune.

Istituto diverso, invece, è quello delle unioni civili, a cui si è già fatto cenno più sopra, che consente alle persone dello stesso sesso di formalizzare il loro rapporto, con l’applicazione di molte delle disposizioni e degli strumenti che la legge ha predisposto per il matrimonio.

 

2) un altro argomento fondamentale nell’ambito del diritto di famiglia è quello dei FIGLI, sia di coppie sposate, che di coppie non sposate. 

E qui trovano spazio:

– le questioni legate al riconoscimento, al disconoscimento, alla contestazione, al reclamo ed alla dichiarazione giudiziale dello stato di figlio;

– i diritti e doveri dei genitori e dei figli;

– le questioni legate al mantenimento ed all’affidamento dei figli, soprattutto in caso di crisi del rapporto tra i genitori;

– le questioni legate alla potestà (o meglio responsabilità) dei genitori, infatti può accadere che, in caso di violazioni dei doveri genitoriali, l’Autorità Giudiziaria limiti, sospenda o disponga la decadenza della responsabilità genitoriale;

– le adozioni

– e gli affidi dei minori con problemi familiari.

 

3) un altro tema fondamentale è quello relativo alle PERSONE CON DEFICIT:

le persone che hanno problemi più o meno gravi, anche transitori, di carattere fisico o cognitivo, hanno necessità di qualcuno che li assista o li sostituisca nei vari adempimenti della vita quotidiana: attualmente in questi casi si fa prevalentemente ricorso alla figura dell’Amministratore di Sostegno; figura flessibile, che può essere adattata a situazioni molto diverse.

La Legge prevede anche le figure del tutore per gli interdetti e del curatore per gli inabilitati, ma trattasi di ipotesi ormai residuali, essendo molto più ampio il ricorso alla figura dell’Amministratore di Sostegno; resta salva, naturalmente, la tutela per i minori privi di chi esercita la responsabilità genitoriale.

 

4) Altro tema importante è quello degli ALIMENTI (che vanno tenuti distinti dal mantenimento del coniuge o del figlio non economicamente autonomo): invero le persone che si trovano in stato di bisogno e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento hanno diritto di ricevere un contributo da parte di coniuge, figli, ascendenti, generi e nuore, suoceri, fratelli o persone a cui hanno fatto una donazione.

 

5) L’ ultimo grande tema che afferisce al diritto di famiglia è quello attinente alle SUCCESSIONI PER MORTE:

– le quali vengono in rilievo sia dal punto di vista della pianificazione della propria successione, soprattutto con gli strumenti del testamento, del trust o del patto di famiglia

– sia in relazione alle molteplici questioni che possono sorgere dopo la morte di un soggetto, quali:

  • l’individuazione degli eredi e delle quote loro spettanti, sia nel caso di successione per legge, che nel caso di successione regolata da un testamento;
  • dell’accettazione e della rinuncia all’eredità; nonché di quella particolare forma di accettazione dell’eredità che è l’accettazione con beneficio di inventario, che, evitando l’unificazione del patrimonio dell’erede e del defunto, consente al primo di tutelarsi dall’eventualità di un’eredità dannosa, ossia un’eredità in cui prevale il passivo sull’attivo, e che diventa obbligatoria nel caso in cui il chiamato all’eredità sia un minore;
  • la violazione dei diritti dei legittimari, che sono quelle categorie di congiunti che vantano un diritto ereditario intangibile e che, per ciò, non possono essere estromessi dalla successione,
  • il recupero di beni ereditari in possesso di altri,
  • la divisione di beni oggetto di comunione ereditaria, si pensi al caso in cui un immobile viene lasciato a tre figli;
  • le donazioni e possibilità di revoca delle stesse.
 

Un tema afferente alle successioni per morte, ma che si trova a cavallo tra il diritto societario e il diritto di famiglia, è quello attinente ai – già accennati – PATTI DI FAMIGLIA. Questo istituto consente all’imprenditore o al titolare di partecipazioni societarie, di trasferire a titolo gratuito, anticipando così la propria successione per morte, in tutto o in parte la propria azienda o le proprie quote societarie, ad uno o più discendenti, ciò al fine di garantire certezza e stabilità della medesima azienda.

Chiaramente l’elencazione di cui sopra non ha la pretesa di essere esaustiva, perché la legge e la giurisprudenza hanno disciplinato in maniera molto articolata e specifica l’intero ambito del diritto di famiglia, ma vuole dare una panoramica su quelle che sono le principali problematiche che l’avvocato esperto di diritto di famiglia si trova ad affrontare.