DIRITTO/DOVERE DI VISITA AI FIGLI

Il genitore separato o divorziato non può essere obbligato a trascorrere del tempo con i propri figli.

Risvolti legati alla fase pandemica.

Come ben noto, in sede di separazione, divorzio, o comunque nell’ambito dei procedimenti relativi all’affidamento dei figli minori nati da genitori non sposati, viene individuato il genitore presso il quale i figli minori stessi saranno collocati prevalentemente e con il quale continueranno a passare la maggior parte del tempo; verrà privilegiato quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo (nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante) i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore.

Verranno naturalmente stabiliti anche i tempi e le modalità di presenza dei figli presso l’altro genitore (c.d. non collocatario); ciò in ossequio al fondamentale principio della bigenitorialità, in base al quale il figlio ha il diritto, a garanzia di una corretta crescita personale, di intrattenere (salvi casi eccezionali, in cui la presenza del genitore nella vita del figlio viene valutata dannosa) un rapporto stabile e continuativo e di coltivare una salda relazione affettiva con ciascun genitore, indipendentemente dalle vicende del rapporto tra padre e madre, che non devono incidere – per quanto possibile – sul legame tra figlio e genitore, in particolare su quello con il genitore non collocatario, che, passando meno tempo con la prole, si trova in una posizione di sicura maggior debolezza.

Questo diritto può sicuramente essere fatto valere e tutelato a fronte di comportamenti contrari ed ostativi dell’altro genitore, ma a tale diritto corrisponde un dovere in capo al genitore? Ossia, il genitore non collocatario può essere obbligato a passare il tempo stabilito con i figli?

La risposta è NO.

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Così ha sancito recentemente la Corte di Cassazione nella sentenza n. 23432 del 28/03/20, che parla sì di un dovere in capo al genitore, ma di un dovere non coercibile, in quanto espressione della capacità di autodeterminazione dello stesso e deve, come tale, essere rimesso, nel suo esercizio, alla libera e consapevole scelta di colui che ne è onerato. Pertanto il genitore con cui i figli convivono non potrà obbligare, né direttamente, né mendante forme di coercizione indiretta (quali ad esempio quelle di cui all’art. 614 bis c.p.c., espressamente escluse dalla Cassazione) l’altro genitore a passare con la prole i tempi che gli sono stati attribuiti in sede di separazione o divorzio; il ché peraltro avrà conseguenze negative anche sul piano economico per il genitore collocatario, poiché, dovendo tenere presso di sé i figli anche nei tempi che spetterebbero all’altro genitore, affronterà evidentemente un aggravio di spese per far fronte alle esigenze della prole (si pensi innanzitutto al cibo ed agli altri beni di consumo e prima necessità).

Certo, come sottolinea la stessa Cassazione, di fronte ad un prolungato comportamento di questo genere, il genitore non collocatario potrà andare in contro alla perdita dell’affidamento dei figli, alla decadenza dalla potestà genitoriale ed anche a responsabilità penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare; ciò però solo a seguito di procedimenti certo di non breve durata (parliamo di anni).

Manca – per ciò – una tutela esecutiva, volta cioè ad imporre al genitore inadempiente il rispetto degli obblighi su di lui gravanti; ma questa è la conseguenza diretta del fatto che tali obblighi vengono considerati “imperfetti”, essendo la loro esecuzione affidata – come si diceva sopra – alla valutazione discrezionale ed alla libera scelta del genitore non collocatario.

È possibile tutt’al più ricorrere agli strumenti che la Legge prevede in generale per i casi di gravi inadempienze commesse da parte di uno dei genitori (ambito in cui senza dubbio possono essere fatte rientrare le condotte di cui stiamo discutendo). In tali casi il giudice potrà assumere, anche congiuntamente, i seguenti provvedimenti nei confronti del genitore inadempiente: 1) l’ammonizione del medesimo a non sottrarsi ai propri obblighi; 2) condanna al risarcimento dei danni patiti dal minore3) una sanzione amministrativa pecuniaria sino ad € 5.000,00, da versarsi presso la Cassa delle ammende.

Niente invece viene previsto in ristoro dei maggiori esborsi sopportati dall’altro genitore, che – come sopra osservato – deve sostenere spese, che in realtà sarebbero dovute gravare sul genitore inadempiente.  

Questa impostazione ha assunto connotazioni di impatto ancora maggiore in questi molti mesi caratterizzati dalla pandemia del covid-19; infatti, come ben noto, con le scuole chiuse ed i figli in didattica a distanza, i genitori, che comunque devono lavorare, molto spesso si trovano in difficoltà nella gestione dei figli, non avendo nessuno a cui lasciarli; in una tale situazione è evidente che, nel ménage di una coppia separata, divorziata o comunque disgregata, qualora venga meno anche la collaborazione tra genitori in vista del benessere dei figli, perché quello non collocatario decide di non trascorrere con questi ultimi i tempi di sua spettanza, lasciando tutto sulle spalle dell’altrola situazione rischi di diventare estremamente difficile.