LA DISPARITÀ PATRIMONIALE E I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE
Il divorzio Berlusconi-Lario, data la notorietà delle parti in causa e dato l’ammontare del patrimonio e delle somme in gioco, ha “fatto notizia”, ma l’orientamento giurisprudenziale sulla base del quale è stato deciso questo caso naturalmente va ad essere applicato anche a tutti gli altri casi simili, determinando la debenza o meno dell’assegno divorzile ed il relativo ammontare per moltissimi coniugi in fase di divorzio. Vediamo perché.
Nel 2012, all’epoca della separazione tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario, venne applicata l’allora vigente indirizzo giurisprudenziale, che prevedeva la determinazione dell’assegno di mantenimento sulla base del tenore di vita goduto durante il matrimonio; pertanto, con riferimento alla sig.ra Lario, si è preso in considerazione l’agiatissimo stile di vita dalla stessa tenuto durante e grazie all’unione con il Cavalier Berlusconi: in base a questo criterio, fu deciso in primo grado di giudizio che alla sig.ra Lario spettassero 3 milioni di euro al mese, somma poi ridotta in appello e Cassazione a 2 milioni di euro.
Successivamente, nel 2015, in sede di divorzio, sulla base del medesimo criterio, il Tribunale di Monza stabilì l’ammontare dell’assegno mensile in 1,4 milioni di euro.
In punto di diritto, però, nel 2017, con la sentenza n. 11504, la Cassazione, in relazione ad un altro caso di divorzio, rivoluzionò (e non solo per i coniugi Berlusconi-Lario) il criterio fino a quel momento vigente, quello del tenore di vita per l’appunto, ed introdusse nuovi e diversi principi su cui basarsi per la determinazione dell’assegno divorzile. Secondo tale orientamento ai fini della quantificazione dell’assegno di divorzio, doveva essere abbandonato il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio ed utilizzare il criterio di autoresponsabilità o autosufficienza economica, che attribuisce rilievo alla posizione economica del coniuge richiedente l’assegno, alle sue effettive condizioni di vita, ai suoi progetti, all’età, alla salute, alla disponibilità di un’abitazione ed alle sue capacità e possibilità di lavoro. Potrà pertanto, in base a tale impostazione, beneficiare dell’assegno divorzile solamente chi tra gli ex coniugi si trovi in una condizione di involontario disagio economico o che per ragioni oggettive non abbia la possibilità di procurarsi i mezzi necessari per l’autonomia e l’indipendenza economica.
Ovviamente i legali del Cavalier Berlusconi non persero l’occasione di avvalersi di tale importante novità giurisprudenziale ed impugnarono la decisione del Tribunale di Monza (basata sul superato criterio del tenore di vita) avanti la Corte d’Appello di Milano, che, applicando il nuovo orientamento, ritenne che alla sig.ra Lario non spettasse alcun assegno, stante la sua posizione di grande agiatezza, con conseguente obbligo per quest’ultima di restituire quanto in precedenza ricevuto a tale titolo, per un totale di circa 45 milioni di euro.
Ma la sig.ra Lario naturalmente non si arrese e investì della questione la Suprema Corte di Cassazione, la quale, con l’ordinanza n. 21926 del 30.08.19 – anche basandosi su quanto nel frattempo stabilito dalla sentenza n. 18287 del 2018 delle Sezione Unite della Corte di Cassazione, che aveva fatto seguito alla menzionata sentenza del 2017 – confermava quanto deciso dalla Corte d’Appello di Milano sia sull’assegno di divorzio sia sulla restituzione di quanto fino ad allora versato dal Cavaliere.
Questo caso “famoso” ed “eclatante” può essere utilizzato per comprendere quali sono i presupposti ed i criteri per la determinazione dell’assegno divorzile.
La Cassazione ha stabilito che, ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, va innanzitutto effettuata una comparazione tra le condizioni economiche dei coniugi, per attribuire eventualmente la rendita al coniuge che, a seguito del divorzio, si trovi in una condizione di non autosufficienza o di importante inferiorità economica, ciò in virtù del fondamentale principio di solidarietà che pervade le relazioni familiari; dopodiché è necessario verificare se tale disparità sia dovuta alle scelte comuni relative alla vita familiare, effettuate dai coniugi durante il matrimonio, cioè se dipenda dal sacrificio da parte di tale coniuge della propria vita professionale per le esigenza della famiglia. In tal caso sussisterà il diritto all’assegno divorzile.
Nel caso Berlusconi-Lario, accertato che, a seguito dello scioglimento del matrimonio, entrambi i coniugi vivevano comunque in grande agiatezza, la Corte appurava comunque un chiaro squilibrio economico in favore del Cavaliere; ma tale condizione non è stata ritenuta riconducibile alla decisione presa dalle parti durante il matrimonio di lasciare alla sig.ra Lario la gestione della famiglia (con sacrificio della carriera) ed al marito gli affari, da un lato perché un’enorme disparità patrimoniale esisteva già alla data del matrimonio e non era influenzata dalle decisioni della coppia sulla conduzione della vita familiare, e dall’altro perché il patrimonio della sig.ra Lario era stato costituto interamente dal marito Silvio Berlusconi, che ha compensato così i sacrifici professionali fatti dalla prima per seguire la famiglia con grosse elargizioni di denaro e beni, consentendole così di affrontare la fase successiva alla fine del matrimonio in assoluto benessere.
Per tali ragioni, quindi, la Corte ha ritenuto di non concedere alla moglie un assegno divorzile.